Come diventare amministratore di condominio
L’amministratore di Condominio è una professione a tutti gli effetti.
Oggi può rappresentare un importante sbocco lavorativo, e chi vuole intraprendere questa carriera, oltre a possedere secondo il mostro parere delle specifiche doti caratteriali, deve aver ottenuto l’abilitazione a seguito corso di formazione.
Successivamente, seguire corsi di formazione periodica.
Come diventare amministratore di condominio, i pre-requisiti
Chi vuole diventare amministratore di condominio deve innanzitutto possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili;
- assenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per qualsiasi delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- l’assenza di interdizione o inabilitazione;
- l’assenza di annotazione del proprio nome nell’elenco dei protesti cambiari.
Inoltre, l’aspirante amministratore non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive o, in caso contrario, deve essere stato riabilitato.
Amministratore di condominio: le doti personali di base
La professione di Amministratore di Condominio è molto particolare, si sa.
Dal nostro punto di vista, chi ha intenzione di intraprendere tale professione, deve possedere, di base, alcune caratteristiche:
- buona comunicazione;
- doti di leadership;
- alto grado di organizzazione e coordinamento;
- doti di mediatore;
- problem solving.
La formazione abilitante
Oltre ad essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’aspirante Amministratore di Condominio deve aver frequentato un apposito corso di formazione iniziale.
Successivamente, l’amministratore di condominio avrà l’obbligo di formazione periodica in materia condominiale.
La deroga al corso di formazione
A volte il ruolo di amministratore non è svolto da un vero e proprio professionista ma da uno dei condomini dello stabile.
In questo caso, non è necessario che la persona che assume l’incarico svolga né la formazione iniziale né quella periodica. Non è neanche richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Resta tuttavia imprescindibile il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge dettagliati nel primo paragrafo.